Ordinanza 144/2001 (ECLI:IT:COST:2001:144)
Massima numero 26225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione alla guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla fattispecie (depenalizzata) di guida senza patente - Manifesta infondatezza della questione.
Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione alla guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla fattispecie (depenalizzata) di guida senza patente - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 187, quarto comma, in relazione all'art. 186, secondo comma, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti. Infatti rientra nella discrezionalità legislativa il potere di configurare le ipotesi criminose, determinando la pena per ciascuna di esse, e di depenalizzare fatti dianzi configurati come reato, discrezionalità che può essere censurata dalla Corte solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale.
- Per l'affermazione di principi analoghi, v. ordinanze n. 58/1999, n. 297/1998; sentenza n. 313/1995.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 187, quarto comma, in relazione all'art. 186, secondo comma, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti. Infatti rientra nella discrezionalità legislativa il potere di configurare le ipotesi criminose, determinando la pena per ciascuna di esse, e di depenalizzare fatti dianzi configurati come reato, discrezionalità che può essere censurata dalla Corte solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale.
- Per l'affermazione di principi analoghi, v. ordinanze n. 58/1999, n. 297/1998; sentenza n. 313/1995.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/06/1999
n. 205
art. 1
co. 0
legge
25/06/1999
n. 205
art. 5
co. 0
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte