Ordinanza 145/2001 (ECLI:IT:COST:2001:145)
Massima numero 26226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione liguria - Unità sanitarie locali - Concorsi per l'accesso alla qualifica di assistente medico - Criterio dell'espletamento dei concorsi per specialita' anziché per area funzionale - Prospettata deroga con efficacia retroattiva alla legislazione statale di principio, con incidenza sulle decisioni del giudice amministrativo e con violazione dei principi di buon andamento e imparzialità - Sopravvenuta nuova normativa regionale, con abrogazione della disposizione denunciata, nonché intervenuto riordino della disciplina statale in materia sanitaria - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Regione liguria - Unità sanitarie locali - Concorsi per l'accesso alla qualifica di assistente medico - Criterio dell'espletamento dei concorsi per specialita' anziché per area funzionale - Prospettata deroga con efficacia retroattiva alla legislazione statale di principio, con incidenza sulle decisioni del giudice amministrativo e con violazione dei principi di buon andamento e imparzialità - Sopravvenuta nuova normativa regionale, con abrogazione della disposizione denunciata, nonché intervenuto riordino della disciplina statale in materia sanitaria - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 8 aprile 1991 n. 5, sollevata in relazione agli artt. 24, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui si dispone con efficacia retroattiva che i concorsi pubblici per l'assunzione nella posizione iniziale e nel profilo di assistente medico sono banditi per singole discipline anzichè per area funzionale di riferimento. Infatti, sia per la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata ad opera della legge della Regione Liguria n. 34 del 1999, sia per il precedente complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento, di cui non v'è cenno nella ordinanza di rimessione, si impone il riesame della perdurante rilevanza della questione da parte del rimettente, cui compete valutare l'applicabilità dello 'ius superveniens' alla fattispecie sottoposta al suo esame.
M. F.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 8 aprile 1991 n. 5, sollevata in relazione agli artt. 24, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui si dispone con efficacia retroattiva che i concorsi pubblici per l'assunzione nella posizione iniziale e nel profilo di assistente medico sono banditi per singole discipline anzichè per area funzionale di riferimento. Infatti, sia per la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata ad opera della legge della Regione Liguria n. 34 del 1999, sia per il precedente complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento, di cui non v'è cenno nella ordinanza di rimessione, si impone il riesame della perdurante rilevanza della questione da parte del rimettente, cui compete valutare l'applicabilità dello 'ius superveniens' alla fattispecie sottoposta al suo esame.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
08/04/1991
n. 5
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte