Ordinanza 147/2001 (ECLI:IT:COST:2001:147)
Massima numero 26228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica - Udienze preliminari fissate o in corso alla data del 2 gennaio 2000 - Applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento anche ai fini dell'ammissione al rito abbreviato, con lesione del diritto di difesa e del principio del "giusto processo" - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza nonché erroneita' del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta inammissibilita' della questione.
Processo penale - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica - Udienze preliminari fissate o in corso alla data del 2 gennaio 2000 - Applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento anche ai fini dell'ammissione al rito abbreviato, con lesione del diritto di difesa e del principio del "giusto processo" - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza nonché erroneita' del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui prevede che le udienze preliminari fissate o in corso alla data indicata dall'art. 247, comma 2-bis, del medesimo decreto (ossia al 2 gennaio 2000), per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, siano tenute con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Infatti, delle due ordinanze che hanno sollevato la questione, l'una ha omesso di descrivere la fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice 'a quo'; l'altra si fonda sull'erroneo presupposto interpretativo che la norma impugnata sia applicabile anche ai procedimenti dinanzi ai tribunali militari.
- Sulla non comparabilità tra rito ordinario e rito dinanzi ai tribunali militari, v. ordinanza n. 98/2001.
M.R.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui prevede che le udienze preliminari fissate o in corso alla data indicata dall'art. 247, comma 2-bis, del medesimo decreto (ossia al 2 gennaio 2000), per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, siano tenute con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Infatti, delle due ordinanze che hanno sollevato la questione, l'una ha omesso di descrivere la fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice 'a quo'; l'altra si fonda sull'erroneo presupposto interpretativo che la norma impugnata sia applicabile anche ai procedimenti dinanzi ai tribunali militari.
- Sulla non comparabilità tra rito ordinario e rito dinanzi ai tribunali militari, v. ordinanza n. 98/2001.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/02/1998
n. 51
art. 220
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte