Ordinanza 148/2001 (ECLI:IT:COST:2001:148)
Massima numero 26229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
26230
Titolo
Regione puglia - Edilizia e urbanistica - Strumenti di pianificazione urbanistica - Dismissione, da parte della regione, dei poteri di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici predisposte dai comuni - Prospettato contrasto con i principi della legislazione statale in materia urbanistica nonché con i principi di buon andamento dell'amministrazione - Intervenuta abrogazione della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Regione puglia - Edilizia e urbanistica - Strumenti di pianificazione urbanistica - Dismissione, da parte della regione, dei poteri di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici predisposte dai comuni - Prospettato contrasto con i principi della legislazione statale in materia urbanistica nonché con i principi di buon andamento dell'amministrazione - Intervenuta abrogazione della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3, sollevata, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, in quanto la Regione, con propria legge, avrebbe dismesso parte delle funzioni ad essa spettanti in materia urbanistica, rinunciando alla potestà di approvare le varianti agli strumenti urbanistici vigenti, predisposte dai Comuni. Infatti, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento (modifiche e abrogazione della norma denunciata ad opera delle leggi della Regione Puglia n. 8 del 1999 e n. 14 del 2000), spetta al giudice rimettente valutare se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione del giudizio 'a quo'.
M. F.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3, sollevata, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, in quanto la Regione, con propria legge, avrebbe dismesso parte delle funzioni ad essa spettanti in materia urbanistica, rinunciando alla potestà di approvare le varianti agli strumenti urbanistici vigenti, predisposte dai Comuni. Infatti, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento (modifiche e abrogazione della norma denunciata ad opera delle leggi della Regione Puglia n. 8 del 1999 e n. 14 del 2000), spetta al giudice rimettente valutare se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione del giudizio 'a quo'.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
20/01/1998
n. 3
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte