Ordinanza 148/2001 (ECLI:IT:COST:2001:148)
Massima numero 26230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  09/05/2001;  Decisione del  09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26229


Titolo
Regione puglia - Edilizia e urbanistica - Strumenti di pianificazione urbanistica - Dismissione, da parte della regione, dei poteri di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici predisposte dai comuni - Prospettato contrasto con i principi della legislazione statale in materia urbanistica nonché con i principi di buon andamento dell'amministrazione - Mutamento del quadro normativo di riferimento - Carente motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 - con la quale si denuncia la dismissione da parte della Regione di talune funzioni ad essa attribuite in materia urbanistica - in quanto nell'ordinanza di rimessione non vi è alcun cenno dell'avvenuto mutamento del quadro normativo (modifiche e abrogazione della norma denunciata ad opera delle leggi della Regione Puglia n. 8 del 1999 e n. 14 del 2000), con conseguente mancanza assoluta di motivazione della rilevanza sotto questi profili.

M. F.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  20/01/1998  n. 3  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte