Ordinanza 150/2001 (ECLI:IT:COST:2001:150)
Massima numero 26232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ambiente (tutela dell') - Rifiuti - Reati contravvenzionali concernenti comportamenti omissivi per la tenuta dei registri di carico e scarico e le comunicazioni relative ai rifiuti prodotti e smaltiti - Sopravvenuta depenalizzazione - Assunto contrasto con i principi e criteri della legge delega e con il principio di protezione dell'ambiente - Questione già esaminata - Mancata prospettazione di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Ambiente (tutela dell') - Rifiuti - Reati contravvenzionali concernenti comportamenti omissivi per la tenuta dei registri di carico e scarico e le comunicazioni relative ai rifiuti prodotti e smaltiti - Sopravvenuta depenalizzazione - Assunto contrasto con i principi e criteri della legge delega e con il principio di protezione dell'ambiente - Questione già esaminata - Mancata prospettazione di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nella parte in cui ha depenalizzato i reati concernenti la omessa tenuta dei registri di carico e scarico relativi alla produzione di rifiuti speciali e tossico-nocivi, e l'omessa comunicazione nei termini della quantità e qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti, in quanto l'art. 2, lettera d), della legge di delega non precludeva al legislatore delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio della materia in esame.
- In senso conforme, v. sentenza n. 456/1998; ordinanze n. 193/1999, n. 267/1999, n. 86/2001.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nella parte in cui ha depenalizzato i reati concernenti la omessa tenuta dei registri di carico e scarico relativi alla produzione di rifiuti speciali e tossico-nocivi, e l'omessa comunicazione nei termini della quantità e qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti, in quanto l'art. 2, lettera d), della legge di delega non precludeva al legislatore delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio della materia in esame.
- In senso conforme, v. sentenza n. 456/1998; ordinanze n. 193/1999, n. 267/1999, n. 86/2001.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
05/02/1997
n. 22
art. 52
co. 1
decreto legislativo
05/02/1997
n. 22
art. 52
co. 2
decreto legislativo
05/02/1997
n. 22
art. 56
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 9
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/1994
n. 146
art. 2 lettera d