Ordinanza 150/2001 (ECLI:IT:COST:2001:150)
Massima numero 26232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  09/05/2001;  Decisione del  09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ambiente (tutela dell') - Rifiuti - Reati contravvenzionali concernenti comportamenti omissivi per la tenuta dei registri di carico e scarico e le comunicazioni relative ai rifiuti prodotti e smaltiti - Sopravvenuta depenalizzazione - Assunto contrasto con i principi e criteri della legge delega e con il principio di protezione dell'ambiente - Questione già esaminata - Mancata prospettazione di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nella parte in cui ha depenalizzato i reati concernenti la omessa tenuta dei registri di carico e scarico relativi alla produzione di rifiuti speciali e tossico-nocivi, e l'omessa comunicazione nei termini della quantità e qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti, in quanto l'art. 2, lettera d), della legge di delega non precludeva al legislatore delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio della materia in esame.

- In senso conforme, v. sentenza n. 456/1998; ordinanze n. 193/1999, n. 267/1999, n. 86/2001.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/02/1997  n. 22  art. 52  co. 1

decreto legislativo  05/02/1997  n. 22  art. 52  co. 2

decreto legislativo  05/02/1997  n. 22  art. 56  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 9  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/1994  n. 146  art. 2  lettera d