Ordinanza 151/2001 (ECLI:IT:COST:2001:151)
Massima numero 26233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Titolo
Processo penale - Modifiche legislative - Nuovi termini per la richiesta di patteggiamento - Carenza di una disciplina transitoria - Facoltà di richiedere il patteggiamento soltanto nei giudizi di primo grado in corso alla data del 2 giugno 1999 - Lamentato deteriore trattamento degli imputati il cui processo non era già pendente a tale data - Palese erroneita' del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Modifiche legislative - Nuovi termini per la richiesta di patteggiamento - Carenza di una disciplina transitoria - Facoltà di richiedere il patteggiamento soltanto nei giudizi di primo grado in corso alla data del 2 giugno 1999 - Lamentato deteriore trattamento degli imputati il cui processo non era già pendente a tale data - Palese erroneita' del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, salvo che nei giudizi di primo grado in corso al 2 giugno 1999 (data di efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998), che l'imputato possa avanzare richiesta di patteggiamento prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale. Infatti, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata disciplina dei procedimenti speciali, deve far escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999.
- Nello stesso senso, v. ordinanze n. 560/2000 e 127/2001
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, salvo che nei giudizi di primo grado in corso al 2 giugno 1999 (data di efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998), che l'imputato possa avanzare richiesta di patteggiamento prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale. Infatti, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata disciplina dei procedimenti speciali, deve far escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999.
- Nello stesso senso, v. ordinanze n. 560/2000 e 127/2001
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1930
n. 0
art. 446
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte