Ordinanza 151/2001 (ECLI:IT:COST:2001:151)
Massima numero 26234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  09/05/2001;  Decisione del  09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26233  26235


Titolo
Processo penale - Modifiche legislative - Nuovi termini per la richiesta di applicazione della pena - Esclusione della facoltà di richiedere il patteggiamento anche nei giudizi successivi al 2 giugno 1999 o pendenti alla data del 2 gennaio 2000 - Asserito, irragionevole, differenziato trattamento degli imputati - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui prevede che solo nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto l'imputato possa chiedere, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, il giudizio abbreviato. Infatti le norme transitorie contenute nel decreto legislativo n. 51 del 1998 non hanno alcun collegamento con la disciplina dell'istituto del patteggiamento introdotta dalla legge n. 479 del 1999, e le disposizioni censurate sono perciò irrilevanti rispetto all'applicazione dei nuovi termini di decadenza della richiesta di applicazione della pena, per il motivo assorbente che la legge che ha modificato tali termini non era ancora venuta ad esistenza.

- Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/02/1998  n. 51  art. 223  co. 0

decreto legislativo  19/02/1998  n. 51  art. 224  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte