Ordinanza 152/2001 (ECLI:IT:COST:2001:152)
Massima numero 26236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Riforma - Competenza per territorio - Giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995 - Competenza del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - Asserita lesione del principio del giudice naturale (per sottrazione delle cause pendenti al giudice di pace di noto e attribuzione a quello di avola), con disparità di trattamento tra giudizi diversi - Manifesta infondatezza della questione.
Processo civile - Riforma - Competenza per territorio - Giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995 - Competenza del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - Asserita lesione del principio del giudice naturale (per sottrazione delle cause pendenti al giudice di pace di noto e attribuzione a quello di avola), con disparità di trattamento tra giudizi diversi - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui prevede, per i giudizi già pendenti dinanzi a sezioni distaccate della pretura circondariale, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore e della mancata istituzione di una corrispondente sezione distaccata di tribunale, la competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della medesima legge. Infatti la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia designato in modo non arbitrario né 'a posteriori', oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione.
- Nello stesso senso, v. ordinanza n. 159/2000, sentenza n. 419/1998, ordinanza n. 176/1998.
- Per le deroghe agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, v. ordinanza n. 201/1997 e sentenze n. 51/1997 e n. 143/1996.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui prevede, per i giudizi già pendenti dinanzi a sezioni distaccate della pretura circondariale, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore e della mancata istituzione di una corrispondente sezione distaccata di tribunale, la competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della medesima legge. Infatti la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia designato in modo non arbitrario né 'a posteriori', oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione.
- Nello stesso senso, v. ordinanza n. 159/2000, sentenza n. 419/1998, ordinanza n. 176/1998.
- Per le deroghe agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, v. ordinanza n. 201/1997 e sentenze n. 51/1997 e n. 143/1996.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/12/1999
n. 479
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte