Ordinanza 154/2001 (ECLI:IT:COST:2001:154)
Massima numero 26238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
26239
Titolo
Reati e pene - Pene pecuniarie - Conversione della pena pecuniaria in pena diversa per insolvibilità del condannato - Mancata esclusione dell'applicabilita' agli imputati minorenni - Prospettata irragionevolezza nonche' lamentato contrasto con il principio di rieducatività della pena - Difetto palese di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
Reati e pene - Pene pecuniarie - Conversione della pena pecuniaria in pena diversa per insolvibilità del condannato - Mancata esclusione dell'applicabilita' agli imputati minorenni - Prospettata irragionevolezza nonche' lamentato contrasto con il principio di rieducatività della pena - Difetto palese di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità - per difetto palese di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) del codice penale, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità della pena pecuniaria all'imputato minorenne, nonche' dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità ai condannati minorenni della conversione della pena pecuniaria in pena diversa. Il giudice 'a quo', infatti, non è chiamato ad applicare nessuna delle norme censurate.
M.R.
Manifesta inammissibilità - per difetto palese di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) del codice penale, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità della pena pecuniaria all'imputato minorenne, nonche' dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità ai condannati minorenni della conversione della pena pecuniaria in pena diversa. Il giudice 'a quo', infatti, non è chiamato ad applicare nessuna delle norme censurate.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 17
co. 0
codice penale
n. 0
art. 18
co. 0
codice penale
n. 0
art. 24
co. 0
legge
24/11/1981
n. 689
art. 101
co. 0
codice di procedura penale
n. 0
art. 660
co. 0
legge
24/11/1981
n. 689
art. 102
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte