Sentenza 115/2022 (ECLI:IT:COST:2022:115)
Massima numero 44934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  22/03/2022;  Decisione del  22/03/2022
Deposito del 09/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44933


Titolo
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Perimetro dei parchi regionali - Modifica mediante legge regionale o in sede di adozione o modifica del piano del parco - Procedimento legislativo di variazione in aumento della perimetrazione - Necessaria partecipazione dei soli enti esponenziali del territorio interessato dalla variazione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto norma della Regione Lazio che stabilisce la riperimetrazione, in ampliamento, del Parco regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»). (Classif. 010002).

Testo

La modifica del perimetro dei parchi regionali può avvenire sia con legge regionale, nel rispetto del procedimento regolato dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991, sia in sede di adozione o modifica del piano del parco. Nel silenzio del legislatore, che ha dettato soltanto il procedimento per la istituzione dell'area protetta regionale, deve ritenersi che riacquisti il suo spazio l'autonomia regionale, per cui è implicito nel sistema legislativo statale che sia la perimetrazione definitiva sia la riperimetrazione possano essere affidate a modifiche del piano per il parco o alla legge regionale, nel quale caso occorre osservare il procedimento per la perimetrazione provvisoria, compresa la interlocuzione con le autonomie locali. (Precedenti: S. 276/2020-mass. 42924; S. 134/2020-mass. 43400).


La riperimetrazione del parco si presenta del tutto assimilabile alla istituzione di una nuova area protetta e alla sua perimetrazione provvisoria, sicché, in assenza di una chiara previsione statale, al procedimento che provvede alla variazione in aumento della perimetrazione devono partecipare i soli enti esponenziali del territorio interessato da tale variazione, mentre gli altri enti locali ricompresi nell'area protetta dovranno essere consultati - anche per la riperimetrazione definitiva - in sede di modifica del piano per il parco.


(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 22 e 23 della legge n. 394 del 1991 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché alla direttiva 2001/42/CE e all'art. 6, par. 3, della direttiva 92/43/CEE come recepita dal d.P.R. n. 120 del 2003 - dell'art. 1 della legge reg. Lazio n. 8 del 2021, che stabilisce la riperimetrazione, in ampliamento, del Parco regionale dell'Appennino «Monti Simbruini». La disposizione impugnata dal Governo non regola in forma legislativa un oggetto normalmente affidato alla funzione amministrativa, né la Regione ha eluso la necessaria partecipazione degli enti locali al relativo procedimento o ha omesso le verifiche di compatibilità ambientale). (Precedente: S. 276/2020-mass. 42924).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  01/07/2021  n. 8  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 22  

legge  06/12/1991  n. 394  art. 23  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 6  

direttiva CE  27/06/2001  n. 42  art.   

direttiva CEE  21/05/1992  n. 43  art. 6    co. 3  

decreto del Presidente della Repubblica  12/03/2003  n. 120  art.