Ordinanza 154/2001 (ECLI:IT:COST:2001:154)
Massima numero 26239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
09/05/2001; Decisione del
09/05/2001
Deposito del 17/05/2001; Pubblicazione in G. U. 23/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
26238
Titolo
Reati e pene - Pene pecuniarie - Conversione in pena diversa - Revoca della pena convertita e applicazione di pena detentiva per inosservanza delle prescrizioni sulla conversione - Mancata esclusione dell'applicabilità agli imputati minorenni - Prospettata irragionevolezza nonche' lamentato contrasto con il principio di rieducatività della pena - Manifesta infondatezza della questione.
Reati e pene - Pene pecuniarie - Conversione in pena diversa - Revoca della pena convertita e applicazione di pena detentiva per inosservanza delle prescrizioni sulla conversione - Mancata esclusione dell'applicabilità agli imputati minorenni - Prospettata irragionevolezza nonche' lamentato contrasto con il principio di rieducatività della pena - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 108 della legge n. 689 del 1981, nei limiti in cui non esclude l'applicabilità ai condannati minorenni della conversione della pena pecuniaria in pena diversa. Infatti, in primo luogo, le prescrizioni inerenti alla libertà controllata sono determinate, in parte, dal magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena pecuniaria, e che può adattare le prescrizioni medesime alla situazione individuale del condannato; in secondo luogo, non è vero il presupposto in fatto da cui muove il rimettente, e cioè che la violazione delle prescrizioni da parte del giovane condannato sarebbe "pressoche' inevitabile"; in terzo luogo, l'ipotesi della conversione della libertà controllata in pena detentiva non è affatto inevitabile, posto che è sempre possibile disporre, in suo luogo, l'affidamento al servizio sociale o la semilibertà.
- Sui limiti e condizioni di applicabilità al minore della disciplina in tema di conversione delle pene detentive brevi, v. ordinanza n. 418/1990.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 108 della legge n. 689 del 1981, nei limiti in cui non esclude l'applicabilità ai condannati minorenni della conversione della pena pecuniaria in pena diversa. Infatti, in primo luogo, le prescrizioni inerenti alla libertà controllata sono determinate, in parte, dal magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena pecuniaria, e che può adattare le prescrizioni medesime alla situazione individuale del condannato; in secondo luogo, non è vero il presupposto in fatto da cui muove il rimettente, e cioè che la violazione delle prescrizioni da parte del giovane condannato sarebbe "pressoche' inevitabile"; in terzo luogo, l'ipotesi della conversione della libertà controllata in pena detentiva non è affatto inevitabile, posto che è sempre possibile disporre, in suo luogo, l'affidamento al servizio sociale o la semilibertà.
- Sui limiti e condizioni di applicabilità al minore della disciplina in tema di conversione delle pene detentive brevi, v. ordinanza n. 418/1990.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 108
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte