Sentenza 156/2001 (ECLI:IT:COST:2001:156)
Massima numero 26242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  10/05/2001;  Decisione del  10/05/2001
Deposito del 21/05/2001; Pubblicazione in G. U. 25/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26241  26243  26244  26245  26246  26247  26248  26249  26250


Titolo
Imposta regionale sulle attivita' produttive - Indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilita'.

Testo
Inammissibilità - per difetto di rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui non prevede la deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai fini delle imposte sui redditi. Nei giudizi 'a quibus', infatti, si controverteva sul diritto al rimborso dell'acconto versato a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, e non in tema di liquidazione dell'imposta sul reddito.

- Per analoga declaratoria di inammissibilità v. sentenze n. 111/1997, n. 21/1996.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 1  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte