Sentenza 156/2001 (ECLI:IT:COST:2001:156)
Massima numero 26243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  10/05/2001;  Decisione del  10/05/2001
Deposito del 21/05/2001; Pubblicazione in G. U. 25/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26241  26242  26244  26245  26246  26247  26248  26249  26250


Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive - Acconto di imposta - Riduzione - Determinazione ministeriale degli ammontari del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante da tributi soppressi - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

Testo
Inammissibilità - per irrilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui demanda non alla legge, ma ad atti amministrativi la misura e la determinazione dell'acconto di imposta dovuto. Infatti l'eventuale caducazione di detta norma, richiesta dai rimettenti, comporterebbe il venir meno della stessa possibilità di riduzione dell'acconto, ma non certo la restituzione dell'acconto già versato, che costituisce l'oggetto dei giudizi 'a quibus'.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 45  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte