Sentenza 156/2001 (ECLI:IT:COST:2001:156)
Massima numero 26244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
10/05/2001; Decisione del
10/05/2001
Deposito del 21/05/2001; Pubblicazione in G. U. 25/05/2001
Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive - Rimborsi - Legittimazione passiva nel giudizio 'a quo' - Motivazione sufficiente sul punto - Eccezione di irrilevanza della questione - Reiezione.
Imposta regionale sulle attività produttive - Rimborsi - Legittimazione passiva nel giudizio 'a quo' - Motivazione sufficiente sul punto - Eccezione di irrilevanza della questione - Reiezione.
Testo
Poichè il giudice rimettente ha specificamente motivato, nell'ordinanza di rimessione, in merito alla sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto nel giudizio 'a quo', non è consentito alla Corte sovrapporre il proprio giudizio a quello del giudice del merito, e pervenire ad una declaratoria di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza. Va, pertanto, rigettata l'eccezione di inammissibilità fondata sull'asserito difetto di legittimazione del convenuto nel giudizio 'a quo'.
M.R.
Poichè il giudice rimettente ha specificamente motivato, nell'ordinanza di rimessione, in merito alla sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto nel giudizio 'a quo', non è consentito alla Corte sovrapporre il proprio giudizio a quello del giudice del merito, e pervenire ad una declaratoria di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza. Va, pertanto, rigettata l'eccezione di inammissibilità fondata sull'asserito difetto di legittimazione del convenuto nel giudizio 'a quo'.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte