Sentenza 156/2001 (ECLI:IT:COST:2001:156)
Massima numero 26244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  10/05/2001;  Decisione del  10/05/2001
Deposito del 21/05/2001; Pubblicazione in G. U. 25/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26241  26242  26243  26245  26246  26247  26248  26249  26250


Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive - Rimborsi - Legittimazione passiva nel giudizio 'a quo' - Motivazione sufficiente sul punto - Eccezione di irrilevanza della questione - Reiezione.

Testo
Poichè il giudice rimettente ha specificamente motivato, nell'ordinanza di rimessione, in merito alla sussistenza della legittimazione passiva in capo al convenuto nel giudizio 'a quo', non è consentito alla Corte sovrapporre il proprio giudizio a quello del giudice del merito, e pervenire ad una declaratoria di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza. Va, pertanto, rigettata l'eccezione di inammissibilità fondata sull'asserito difetto di legittimazione del convenuto nel giudizio 'a quo'.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte