Sentenza 156/2001 (ECLI:IT:COST:2001:156)
Massima numero 26245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  10/05/2001;  Decisione del  10/05/2001
Deposito del 21/05/2001; Pubblicazione in G. U. 25/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26241  26242  26243  26244  26246  26247  26248  26249  26250


Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive - Presupposto dell'imposta e base imponibile - Assunto contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Non fondatezza delle questioni.

Testo
La capacità contributiva può essere desunta da qualsiasi indice, discrezionalmente scelto dal legislatore, che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale. Nel caso dell'IRAP, non irrazionalmente il legislatore ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva, diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. Ne consegue che non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 8 e 11 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nella parte in cui fissano i presupposti d'imposta e determinano la base imponibile dell'IRAP.

- Sulla discrezionalità legislativa nel fissare i presupposti dell'imposta, v. sentenze n. 111/1997, n. 21/1996, n. 143/1995, n. 159/1985.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 2  co. 0

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 4  co. 0

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 8  co. 0

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 11  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte