Sentenza 156/2001 (ECLI:IT:COST:2001:156)
Massima numero 26246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
10/05/2001; Decisione del
10/05/2001
Deposito del 21/05/2001; Pubblicazione in G. U. 25/05/2001
Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive - Soggetti passivi - Assoggettamento all'imposta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni - Asserita violazione del criterio direttivo fissato con la legge delega - Non fondatezza delle questioni.
Imposta regionale sulle attività produttive - Soggetti passivi - Assoggettamento all'imposta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni - Asserita violazione del criterio direttivo fissato con la legge delega - Non fondatezza delle questioni.
Testo
La necessità che siano assoggettati al pagamento dell'IRAP anche i lavoratori autonomi è espressamente prevista dall'art. 3, comma 144, lettera b), delle legge delega n. 662 del 1996. E', quindi, infondata, con riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale ha assoggettato al pagamento dell'IRAP i lavoratori autonomi.
M.R.
La necessità che siano assoggettati al pagamento dell'IRAP anche i lavoratori autonomi è espressamente prevista dall'art. 3, comma 144, lettera b), delle legge delega n. 662 del 1996. E', quindi, infondata, con riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale ha assoggettato al pagamento dell'IRAP i lavoratori autonomi.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 143