Sentenza 156/2001 (ECLI:IT:COST:2001:156)
Massima numero 26248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  10/05/2001;  Decisione del  10/05/2001
Deposito del 21/05/2001; Pubblicazione in G. U. 25/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26241  26242  26243  26244  26245  26246  26247  26249  26250


Titolo
Imposta regionale sulle attivita' produttive - Soggetti passivi - Lamentata, ingiustificata, disparità di trattamento in danno dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori subordinati (non assoggettati all'imposta) - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Dal momento che l'IRAP è un'imposta che colpisce non i redditi personali del contribuente, ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, nessuna ingiustificata disparità di trattamento può ravvisarsi rispetto ai lavoratori subordinati non assoggettati all'imposta, la cui attività è per definizione priva del connotato rappresentato dall'autonoma organizzazione. Ne consegue che non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nella parte in cui assoggetta all'imposta soltanto i lavoratori autonomi, e non quelli subordinati.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 2  co. 0

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte