Ordinanza 116/2022 (ECLI:IT:COST:2022:116)
Massima numero 44762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
07/04/2022; Decisione del
07/04/2022
Deposito del 09/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Massime associate alla pronuncia:
44763
Titolo
Processo penale - Prove - Prove illegittimamente acquisite (nella specie: perquisizioni e ispezioni compiute fuori dei casi previsti dalla legge, oppure autorizzate o convalidate con atto non motivato o sulla base di segnalazioni anonime o confidenziali) - Inutilizzabilità degli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato - Omessa previsione, nella lettura offerta dal diritto vivente - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento, violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, della libertà personale, del principio di legalità, del diritto di difesa e al giusto processo e di quello, garantito anche in via convenzionale, al rispetto della vita privata e del domicilio della persona - Questioni già dichiarate inammissibili per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 199023).
Processo penale - Prove - Prove illegittimamente acquisite (nella specie: perquisizioni e ispezioni compiute fuori dei casi previsti dalla legge, oppure autorizzate o convalidate con atto non motivato o sulla base di segnalazioni anonime o confidenziali) - Inutilizzabilità degli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato - Omessa previsione, nella lettura offerta dal diritto vivente - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento, violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, della libertà personale, del principio di legalità, del diritto di difesa e al giusto processo e di quello, garantito anche in via convenzionale, al rispetto della vita privata e del domicilio della persona - Questioni già dichiarate inammissibili per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 199023).
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 191 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente, non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di un divieto di legge si applichi anche alle "inutilizzabilità derivate", e riguardi quindi anche gli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, delle perquisizioni e ispezioni domiciliari e personali compiute dalla polizia giudiziaria: a) fuori dei casi previsti dalla legge; b) fuori della flagranza di reato, in forza di autorizzazione orale del pubblico ministero o di segnalazioni anonime o confidenziali, o comunque convalidate con atto non motivato. Questioni sostanzialmente analoghe - sollevate dal medesimo rimettente in riferimento agli stessi parametri (ad eccezione dell'art. 111 Cost., meramente rafforzativo tuttavia delle censure riferite agli artt. 3 e 24 Cost.) - sono già state dichiarate inammissibili e poi manifestamente inammissibili, in quanto il petitum, mirando a trasferire nella disciplina dell'inutilizzabilità un concetto di vizio derivato, che il sistema regola esclusivamente in relazione alle nullità, si risolve nella richiesta di una pronuncia fortemente "manipolativa", in una materia caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa e in relazione ad una disciplina di natura eccezionale. (Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019 - mass. 40895).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 191 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente, non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di un divieto di legge si applichi anche alle "inutilizzabilità derivate", e riguardi quindi anche gli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, delle perquisizioni e ispezioni domiciliari e personali compiute dalla polizia giudiziaria: a) fuori dei casi previsti dalla legge; b) fuori della flagranza di reato, in forza di autorizzazione orale del pubblico ministero o di segnalazioni anonime o confidenziali, o comunque convalidate con atto non motivato. Questioni sostanzialmente analoghe - sollevate dal medesimo rimettente in riferimento agli stessi parametri (ad eccezione dell'art. 111 Cost., meramente rafforzativo tuttavia delle censure riferite agli artt. 3 e 24 Cost.) - sono già state dichiarate inammissibili e poi manifestamente inammissibili, in quanto il petitum, mirando a trasferire nella disciplina dell'inutilizzabilità un concetto di vizio derivato, che il sistema regola esclusivamente in relazione alle nullità, si risolve nella richiesta di una pronuncia fortemente "manipolativa", in una materia caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa e in relazione ad una disciplina di natura eccezionale. (Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019 - mass. 40895).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 191
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 8