Sentenza 156/2001 (ECLI:IT:COST:2001:156)
Massima numero 26249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  10/05/2001;  Decisione del  10/05/2001
Deposito del 21/05/2001; Pubblicazione in G. U. 25/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26241  26242  26243  26244  26245  26246  26247  26248  26250


Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive - Soggetti passivi - Individuazione dei soli esercenti arti e professioni, e non di altri lavoratori autonomi - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
L'assoggettamento ad IRAP dei soli soggetti che svolgono un'attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché non esclusiva, trova fondamento in una non irragionevole presunzione circa la mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione nelle diverse ipotesi di lavoro autonomo occasionale o non abituale. Non è, quindi, fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nella parte in cui include tra i soggetti passivi dell'imposta gli esercenti abituali di arti e professioni, e non anche gli esercenti occasionali.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 3  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte