Sentenza 156/2001 (ECLI:IT:COST:2001:156)
Massima numero 26250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
10/05/2001; Decisione del
10/05/2001
Deposito del 21/05/2001; Pubblicazione in G. U. 25/05/2001
Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive - Istituzione dell'imposta, con contestuale soppressione dei previgenti contributi - Conseguente imposizione, a carico di alcune categorie di contribuenti, del finanziamento del servizio sanitario nazionale - Non fondatezza delle questioni.
Imposta regionale sulle attività produttive - Istituzione dell'imposta, con contestuale soppressione dei previgenti contributi - Conseguente imposizione, a carico di alcune categorie di contribuenti, del finanziamento del servizio sanitario nazionale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
La circostanza che i contributi per il servizio sanitario nazionale siano stati soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997, e che il servizio sanitario sia finanziato anche dal gettito dell'IRAP, non esclude che la nuova imposta si inquadri nella fiscalità generale, e che nessuna identificazione sia perciò richiesta tra i soggetti passivi dell'imposta ed i beneficiari dei servizi pubblici al cui finanziamento il gettito è, in parte, destinato. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 36 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sollevato sul presupposto che tale norma porrebbe a carico solamente di alcune categorie di contribuenti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
M.R.
La circostanza che i contributi per il servizio sanitario nazionale siano stati soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997, e che il servizio sanitario sia finanziato anche dal gettito dell'IRAP, non esclude che la nuova imposta si inquadri nella fiscalità generale, e che nessuna identificazione sia perciò richiesta tra i soggetti passivi dell'imposta ed i beneficiari dei servizi pubblici al cui finanziamento il gettito è, in parte, destinato. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 36 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sollevato sul presupposto che tale norma porrebbe a carico solamente di alcune categorie di contribuenti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 3
co. 0
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 36
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte