Sentenza 156/2001 (ECLI:IT:COST:2001:156)
Massima numero 26250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  10/05/2001;  Decisione del  10/05/2001
Deposito del 21/05/2001; Pubblicazione in G. U. 25/05/2001
Massime associate alla pronuncia:  26241  26242  26243  26244  26245  26246  26247  26248  26249


Titolo
Imposta regionale sulle attività produttive - Istituzione dell'imposta, con contestuale soppressione dei previgenti contributi - Conseguente imposizione, a carico di alcune categorie di contribuenti, del finanziamento del servizio sanitario nazionale - Non fondatezza delle questioni.

Testo
La circostanza che i contributi per il servizio sanitario nazionale siano stati soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997, e che il servizio sanitario sia finanziato anche dal gettito dell'IRAP, non esclude che la nuova imposta si inquadri nella fiscalità generale, e che nessuna identificazione sia perciò richiesta tra i soggetti passivi dell'imposta ed i beneficiari dei servizi pubblici al cui finanziamento il gettito è, in parte, destinato. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 36 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sollevato sul presupposto che tale norma porrebbe a carico solamente di alcune categorie di contribuenti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 3  co. 0

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 36  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte