Ordinanza 157/2001 (ECLI:IT:COST:2001:157)
Massima numero 26251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/05/2001; Decisione del
10/05/2001
Deposito del 21/05/2001; Pubblicazione in G. U. 25/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Ausiliari del traffico - Conferimento a soggetti privati estranei all'amministrazione delle funzioni di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada e di verbalizzazione e contestazione immediata della violazione, con l'efficacia probatoria prevista dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ. - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza e il diritto di difesa e con la regola concorsuale nell'accesso agli impieghi pubblici - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Ausiliari del traffico - Conferimento a soggetti privati estranei all'amministrazione delle funzioni di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada e di verbalizzazione e contestazione immediata della violazione, con l'efficacia probatoria prevista dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ. - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza e il diritto di difesa e con la regola concorsuale nell'accesso agli impieghi pubblici - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come interpretato dall'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella parte in cui attribuisce a soggetti estranei all'amministrazione (i cosiddetti ausiliari del traffico) il potere di contestazione immediata, nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ.. Infatti rientra nelle scelte discrezionali del legislatore prevedere che l'autorità amministrativa possa attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato un servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso lato, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sia utile per il migliore svolgimento dello stesso servizio.
- Sulla efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico, v. sentenza n. 255/1994, ordinanza n. 504/1987.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come interpretato dall'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella parte in cui attribuisce a soggetti estranei all'amministrazione (i cosiddetti ausiliari del traffico) il potere di contestazione immediata, nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ.. Infatti rientra nelle scelte discrezionali del legislatore prevedere che l'autorità amministrativa possa attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato un servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso lato, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sia utile per il migliore svolgimento dello stesso servizio.
- Sulla efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico, v. sentenza n. 255/1994, ordinanza n. 504/1987.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/05/1997
n. 127
art. 17
co. 132
legge
15/05/1997
n. 127
art. 17
co. 133
legge
23/12/1999
n. 488
art. 68
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte