Sentenza 160/2001 (ECLI:IT:COST:2001:160)
Massima numero 26256
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/05/2001;  Decisione del  10/05/2001
Deposito del 22/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:  26257


Titolo
Regione sardegna - Organizzazione degli uffici - Atto adottato dal presidente della giunta - Assoggettamento al controllo di legittimità, da parte della corte dei conti, sezione di controllo - Dichiarazione di "inefficacia allo stato degli atti" sul presupposto della natura regolamentare dell'atto e della competenza del consiglio regionale alla sua adozione, anziché di atto di organizzazione non normativo - Ricorso della regione sardegna per conflitto di attribuzione - Accoglimento del ricorso con annullamento della contestata deliberazione dell'organo di controllo.

Testo
Non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna, accertare l'assoggettamento al controllo di legittimità, sull'assunto della sua natura regolamentare, del decreto del Presidente della Giunta regionale della Sardegna 13 gennaio 2000, n. 4, e dichiararne la "inefficacia allo stato degli atti in mancanza della dimostrazione dell'intervenuta approvazione da parte del Consiglio regionale"; e, in accoglimento del ricorso della Regione Sardegna, è annullata la deliberazione della medesima sezione del controllo n. 14/2000 del 28-29 giugno 2000, depositata in segreteria il 24 luglio 2000. Tale deliberazione, infatti, contrasta apertamente con il testo e con la 'ratio' della legge regionale n. 31 del 1998, la quale ha attribuito univocamente all'esecutivo regionale il compito di definire i servizi, in cui si articolano le direzioni generali dell'amministrazione regionale, di costituire le posizioni funzionali dirigenziali di "staff" nonché di determinare il contingente numerico dei dirigenti ispettori, anche in sede di prima applicazione della legge (artt. 13, 14 e 71). All'evidenza, la legge ha previsto atti aventi efficacia immediata e diretta, e non semplici proposte al Consiglio, con indubbia natura di atti di organizzazione non normativi - per quelli regolamentari dell'esecutivo, ai sensi dell'art. 27 dello statuto regionale, è prevista la competenza del Consiglio regionale -; ciò esclude che l'atto contestato, che ha dato esecuzione alla legge, possa avere una diversa qualificazione ed essere assoggettato a controllo come regolamento. Né la Corte dei conti può far discendere l'illegittimità (o l'inefficacia) dell'atto amministrativo da una presunta ed eventuale illegittimità che fosse imputata o imputabile alla legge.

- Sulla necessità che intervenga una pronuncia di incostituzionalità per negare applicazione alla legge regionale, v. sentenza, richiamata, n. 285/1990.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione sez. controllo Corte dei conti  29/06/2000  n. 14  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

statuto regione Sardegna  art. 27

statuto regione Sardegna  art. 34

statuto regione Sardegna  art. 54

Altri parametri e norme interposte

legge  13/11/1998  n. 31  art. 13  

legge  13/11/1998  n. 31  art. 14  

legge  13/11/1998  n. 31  art. 71