Ordinanza 116/2022 (ECLI:IT:COST:2022:116)
Massima numero 44763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
07/04/2022; Decisione del
07/04/2022
Deposito del 09/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Massime associate alla pronuncia:
44762
Titolo
Processo penale - In genere - Operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope - Perquisizioni personali e domiciliari autorizzate oralmente dal pubblico ministero - Convalida successiva - Omessa previsione - Denunciata violazione della libertà personale e dell'inviolabilità del domicilio, tutelata anche in via convenzionale - Sopravvenuta carenza di oggetto per illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 199001).
Processo penale - In genere - Operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope - Perquisizioni personali e domiciliari autorizzate oralmente dal pubblico ministero - Convalida successiva - Omessa previsione - Denunciata violazione della libertà personale e dell'inviolabilità del domicilio, tutelata anche in via convenzionale - Sopravvenuta carenza di oggetto per illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 199001).
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede che il P.M. possa consentire l'esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale, senza necessità di una successiva documentazione formale delle concrete e specifiche ragioni per cui l'ha rilasciata. La sentenza n. 252 del 2020, accogliendo identiche questioni di costituzionalità proposte dal medesimo rimettente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 103 t.u. stupefacenti, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate (con atto motivato), rimovendo così, in parte qua e con effetti ex tunc, la norma in contrasto con i parametri costituzionali evocati. (Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42717; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 125/2020 - mass. 42579).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede che il P.M. possa consentire l'esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale, senza necessità di una successiva documentazione formale delle concrete e specifiche ragioni per cui l'ha rilasciata. La sentenza n. 252 del 2020, accogliendo identiche questioni di costituzionalità proposte dal medesimo rimettente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 103 t.u. stupefacenti, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate (con atto motivato), rimovendo così, in parte qua e con effetti ex tunc, la norma in contrasto con i parametri costituzionali evocati. (Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42717; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 125/2020 - mass. 42579).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
09/10/1990
n. 309
art. 103
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 8