Sentenza 162/2001 (ECLI:IT:COST:2001:162)
Massima numero 26281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 30/05/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedure concorsuali - Crediti assistiti da privilegio - Interessi - Estensione del diritto di prelazione agli interessi - Mancato richiamo, a tal fine, dell'art. 2749 del codice civile - Irragionevole deroga alla disciplina civilistica, e disparità di trattamento in danno dei creditori privilegiati in sede di esecuzione concorsuale rispetto ai creditori privilegiati in sede di esecuzione individuale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Procedure concorsuali - Crediti assistiti da privilegio - Interessi - Estensione del diritto di prelazione agli interessi - Mancato richiamo, a tal fine, dell'art. 2749 del codice civile - Irragionevole deroga alla disciplina civilistica, e disparità di trattamento in danno dei creditori privilegiati in sede di esecuzione concorsuale rispetto ai creditori privilegiati in sede di esecuzione individuale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile. Tale norma, infatti, senza alcuna ragione giustificatrice, esclude che gli interessi su crediti privilegiati possano essere ammessi al passivo fallimentare in via principale, discriminando così i creditori privilegiati che agiscono in sede concorsuale da quelli che agiscono in sede esecutiva ordinaria.
M.R.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile. Tale norma, infatti, senza alcuna ragione giustificatrice, esclude che gli interessi su crediti privilegiati possano essere ammessi al passivo fallimentare in via principale, discriminando così i creditori privilegiati che agiscono in sede concorsuale da quelli che agiscono in sede esecutiva ordinaria.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 54
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte