Sentenza 163/2001 (ECLI:IT:COST:2001:163)
Massima numero 26282
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Sentenza di assoluzione di un consigliere regionale dalla imputazione di calunnia - Appello avverso la sentenza proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di belluno - Ricorso della regione veneto per conflitto di attribuzione nei confronti dello stato - Assunta lesione della prerogativa della immunità per le opinioni dei consiglieri regionali e delle funzioni e dell'organizzazione dei supremi organi regionali - Carenza dei presupposti oggettivi - Inammissibilità del conflitto.
Processo penale - Sentenza di assoluzione di un consigliere regionale dalla imputazione di calunnia - Appello avverso la sentenza proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di belluno - Ricorso della regione veneto per conflitto di attribuzione nei confronti dello stato - Assunta lesione della prerogativa della immunità per le opinioni dei consiglieri regionali e delle funzioni e dell'organizzazione dei supremi organi regionali - Carenza dei presupposti oggettivi - Inammissibilità del conflitto.
Testo
E' inammissibile, per palese carenza dei presupposti oggettivi del ricorso, il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto in relazione all'impugnazione proposta dal pubblico ministero presso il Tribunale di Belluno avverso la sentenza con la quale è stato assolto dalla imputazione di calunnia un consigliere regionale della medesima Regione, dal momento che l'atto di appello asseritamente lesivo della garanzia prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, è privo di qualsiasi rilevanza <> al processo, a differenza della statuizione giurisdizionale avverso la quale si reclama, e non può quindi essere idoneo a perturbare la sfera delle attribuzioni costituzionalmente riservate a enti o poteri dello Stato.
- Sulla legittimazione attiva del pubblico ministero nei conflitti di attribuzione, v. sentenza (richiamata) n. 521/2000.
- Sulla non riconducibilità del potere di appello del pubblico ministero all'obbligo di esercitare azione penale, v. sentenza n. 280/1995 (richiamata).
E' inammissibile, per palese carenza dei presupposti oggettivi del ricorso, il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto in relazione all'impugnazione proposta dal pubblico ministero presso il Tribunale di Belluno avverso la sentenza con la quale è stato assolto dalla imputazione di calunnia un consigliere regionale della medesima Regione, dal momento che l'atto di appello asseritamente lesivo della garanzia prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, è privo di qualsiasi rilevanza <
- Sulla legittimazione attiva del pubblico ministero nei conflitti di attribuzione, v. sentenza (richiamata) n. 521/2000.
- Sulla non riconducibilità del potere di appello del pubblico ministero all'obbligo di esercitare azione penale, v. sentenza n. 280/1995 (richiamata).
Atti oggetto del giudizio
atto di appello pubblico ministero
06/04/1991
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 4
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte