Sentenza 164/2001 (ECLI:IT:COST:2001:164)
Massima numero 26284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Titolo
Termini normativi della questione - Prospettazione alternativa nei confronti di più disposizioni di legge - Eccezione di inammissibilita', sollevata dalla avvocatura dello stato - Infondatezza.
Termini normativi della questione - Prospettazione alternativa nei confronti di più disposizioni di legge - Eccezione di inammissibilita', sollevata dalla avvocatura dello stato - Infondatezza.
Testo
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 346 del 1990, <>. Infatti, la questione sollevata - concernente la possibilità di adeguare il valore dichiarato dal contribuente, per il pagamento dell'imposta di successione sugli immobili, alla stima successivamente effettuata dall'UTE - investe effettivamente entrambe le norme censurate.
M.F.
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 346 del 1990, <
M.F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte