Sentenza 164/2001 (ECLI:IT:COST:2001:164)
Massima numero 26284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  23/05/2001;  Decisione del  23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:  26283  26285  26286  26292


Titolo
Termini normativi della questione - Prospettazione alternativa nei confronti di più disposizioni di legge - Eccezione di inammissibilita', sollevata dalla avvocatura dello stato - Infondatezza.

Testo
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 346 del 1990, <>. Infatti, la questione sollevata - concernente la possibilità di adeguare il valore dichiarato dal contribuente, per il pagamento dell'imposta di successione sugli immobili, alla stima successivamente effettuata dall'UTE - investe effettivamente entrambe le norme censurate.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte