Sentenza 164/2001 (ECLI:IT:COST:2001:164)
Massima numero 26285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  23/05/2001;  Decisione del  23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:  26283  26284  26286  26292


Titolo
Imposta sull'incremento di valore degli immobili (invim) - Valore iniziale degli immobili - Dichiarazione e accertamento - Difetto di rilevanza della questione sollevata - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sollevata con riferimento ad una disposizione - art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 - concernente la dichiarazione e l'eventuale accertamento del valore iniziale dei cespiti immobiliari ai fini INVIM, mentre risulta inequivocabilmente dall'ordinanza di rimessione che i giudizi 'a quibus' hanno ad oggetto una controversia in tema di determinazione del valore finale di un immobile caduto in successione.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  14/03/1988  n. 70  art. 12  co. 3

legge  13/05/1988  n. 154  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte