Sentenza 164/2001 (ECLI:IT:COST:2001:164)
Massima numero 26285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Titolo
Imposta sull'incremento di valore degli immobili (invim) - Valore iniziale degli immobili - Dichiarazione e accertamento - Difetto di rilevanza della questione sollevata - Inammissibilità.
Imposta sull'incremento di valore degli immobili (invim) - Valore iniziale degli immobili - Dichiarazione e accertamento - Difetto di rilevanza della questione sollevata - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sollevata con riferimento ad una disposizione - art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 - concernente la dichiarazione e l'eventuale accertamento del valore iniziale dei cespiti immobiliari ai fini INVIM, mentre risulta inequivocabilmente dall'ordinanza di rimessione che i giudizi 'a quibus' hanno ad oggetto una controversia in tema di determinazione del valore finale di un immobile caduto in successione.
M.F.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sollevata con riferimento ad una disposizione - art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 - concernente la dichiarazione e l'eventuale accertamento del valore iniziale dei cespiti immobiliari ai fini INVIM, mentre risulta inequivocabilmente dall'ordinanza di rimessione che i giudizi 'a quibus' hanno ad oggetto una controversia in tema di determinazione del valore finale di un immobile caduto in successione.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/03/1988
n. 70
art. 12
co. 3
legge
13/05/1988
n. 154
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte