Sentenza 164/2001 (ECLI:IT:COST:2001:164)
Massima numero 26286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Titolo
Imposta sulle successioni e donazioni - Dichiarazione di successione - Immobili non censiti - Rettifica di valore - Possibilità, per il contribuente, di rettificare, in diminuzione, la propria dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto per la presentazione, in conformità della stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento, in danno dei contribuenti che abbiano dichiarato valori superiori a quelli reali - Non fondatezza della questione.
Imposta sulle successioni e donazioni - Dichiarazione di successione - Immobili non censiti - Rettifica di valore - Possibilità, per il contribuente, di rettificare, in diminuzione, la propria dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto per la presentazione, in conformità della stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento, in danno dei contribuenti che abbiano dichiarato valori superiori a quelli reali - Non fondatezza della questione.
Testo
L'istituto della valutazione automatica dei beni immobili ai fini dell'imposta sulle successioni non introduce un nuovo sistema di determinazione dei valori imponibili, ma semplicemente limita il potere di rettifica che gli uffici finanziari hanno nel caso in cui non ritengono congruo il valore dei beni dichiarati, impedendo loro di procedere ad una maggiore valutazione allorché il valore dei beni stessi sia stato dichiarato in misura non inferiore all'ammontare determinato in modo automatico. Poiché tutti i contribuenti hanno la possibilità di avvalersi di tale regime, non sussiste disparità di trattamento - quanto agli esiti - tra i contribuenti che scelgono di rendere la propria dichiarazione non rettificabile e quelli che, invece, dichiarando un valore inferiore a quello determinato automaticamente, scelgono di restare soggetti alla rettificabilità della loro denuncia in funzione del valore successivamente accertato dall'UTE. Conseguentemente, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il contribuente che si avvale del regime della valutazione automatica non può adeguare il maggior valore dichiarato a quello minore successivamente accertato dall'UTE.
- Cfr. sentenze n. 463/1995 e n. 78/1991.
M.F.
L'istituto della valutazione automatica dei beni immobili ai fini dell'imposta sulle successioni non introduce un nuovo sistema di determinazione dei valori imponibili, ma semplicemente limita il potere di rettifica che gli uffici finanziari hanno nel caso in cui non ritengono congruo il valore dei beni dichiarati, impedendo loro di procedere ad una maggiore valutazione allorché il valore dei beni stessi sia stato dichiarato in misura non inferiore all'ammontare determinato in modo automatico. Poiché tutti i contribuenti hanno la possibilità di avvalersi di tale regime, non sussiste disparità di trattamento - quanto agli esiti - tra i contribuenti che scelgono di rendere la propria dichiarazione non rettificabile e quelli che, invece, dichiarando un valore inferiore a quello determinato automaticamente, scelgono di restare soggetti alla rettificabilità della loro denuncia in funzione del valore successivamente accertato dall'UTE. Conseguentemente, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il contribuente che si avvale del regime della valutazione automatica non può adeguare il maggior valore dichiarato a quello minore successivamente accertato dall'UTE.
- Cfr. sentenze n. 463/1995 e n. 78/1991.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/10/1990
n. 346
art. 31
co. 3
decreto legislativo
31/10/1990
n. 346
art. 34
co. 5
decreto legislativo
31/10/1990
n. 346
art. 34
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte