Sentenza 164/2001 (ECLI:IT:COST:2001:164)
Massima numero 26292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Titolo
Imposta sulle successioni e donazioni - Dichiarazione di successione - Immobili non censiti - Rettifica di valore - Possibilità, per il contribuente, di rettificare, in diminuzione, la propria dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto per la presentazione, in conformità della stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale - Mancata previsione - Prospettata violazione dei principi di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.
Imposta sulle successioni e donazioni - Dichiarazione di successione - Immobili non censiti - Rettifica di valore - Possibilità, per il contribuente, di rettificare, in diminuzione, la propria dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto per la presentazione, in conformità della stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale - Mancata previsione - Prospettata violazione dei principi di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Escluso che la valutazione automatica dei beni immobili costituisca un sistema legale di determinazione dei valori imponibili ai fini dell'imposta di successione, e restando, per contro, fermo il criterio del valore venale, non può ritenersi in contrasto con i principi di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, la previsione di liquidazione dell'imposta sulla base del valore venale dichiarato dallo stesso contribuente, pur se in ipotesi superiore a quello successivamente stimato dall'UTE. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
- Sulla valutazione automatica dei beni immobili, v. richiamate sentenze n. 463/1995 e n. 78/1991.
M.F.
Escluso che la valutazione automatica dei beni immobili costituisca un sistema legale di determinazione dei valori imponibili ai fini dell'imposta di successione, e restando, per contro, fermo il criterio del valore venale, non può ritenersi in contrasto con i principi di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, la previsione di liquidazione dell'imposta sulla base del valore venale dichiarato dallo stesso contribuente, pur se in ipotesi superiore a quello successivamente stimato dall'UTE. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
- Sulla valutazione automatica dei beni immobili, v. richiamate sentenze n. 463/1995 e n. 78/1991.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/10/1990
n. 346
art. 31
co. 3
decreto legislativo
31/10/1990
n. 346
art. 34
co. 5
decreto legislativo
31/10/1990
n. 346
art. 34
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte