Ordinanza 165/2001 (ECLI:IT:COST:2001:165)
Massima numero 26287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  23/05/2001;  Decisione del  23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Espulsione - Divieto di reingresso nel territorio dello stato - Durata quinquennale del divieto - Potere del giudice di rideterminare tale durata soltanto in sede di decisione sul ricorso avverso l'espulsione - Assunto limite alla tutela giurisdizionale, con violazione del diritto di difesa, del principio di ragionevolezza e della separazione dei poteri - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata sull'erroneo presupposto interpretativo che esista una preclusione per lo straniero espulso di ricorrere al giudice allo specifico e limitato fine di ottenere la rideterminazione della durata del divieto di reingresso nel territorio dello Stato. La normativa censurata accorda, invero, un'ampia tutela giurisdizionale avverso il decreto di espulsione e le intimazioni e prescrizioni connesse, inclusa la possibilità di limitare l'impugnativa contro l'espulsione a profili attinenti al solo periodo di interdizione quinquennale; e d'altra parte, non spetta al giudice compiere valutazioni di politica legislativa, avendo il legislatore effettuato un'opzione che non può ritenersi manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria o in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 13

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 14

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte