Ordinanza 166/2001 (ECLI:IT:COST:2001:166)
Massima numero 26288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione toscana - Sanzioni amministrative - Pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria - Mancata fissazione nella disposizione sanzionatoria del minimo edittale - Assunto contrasto con la norma statale di principio - Omessa considerazione della intervenuta modifica legislativa in materia - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Regione toscana - Sanzioni amministrative - Pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria - Mancata fissazione nella disposizione sanzionatoria del minimo edittale - Assunto contrasto con la norma statale di principio - Omessa considerazione della intervenuta modifica legislativa in materia - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85, sollevata in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I rimettenti, infatti, omettendo qualsiasi valutazione dell'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, modificativo dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981, non hanno assolto all'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo vigente in materia, in ordine alla rilevanza della questione; restando esclusa, d'altra parte, la possibilità di colmare tale carente ponderazione attraverso un riscontro interpretativo della Corte.
- Sulla possibilità di integrare la motivazione dell'ordinanza di rimessione in via intepretativa, v. richiamata ordinanza n. 452/2000.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85, sollevata in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I rimettenti, infatti, omettendo qualsiasi valutazione dell'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, modificativo dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981, non hanno assolto all'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo vigente in materia, in ordine alla rilevanza della questione; restando esclusa, d'altra parte, la possibilità di colmare tale carente ponderazione attraverso un riscontro interpretativo della Corte.
- Sulla possibilità di integrare la motivazione dell'ordinanza di rimessione in via intepretativa, v. richiamata ordinanza n. 452/2000.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
12/11/1993
n. 85
art. 7
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 24/11/1981
n. 689
art. 16