Ordinanza 167/2001 (ECLI:IT:COST:2001:167)
Massima numero 26289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  23/05/2001;  Decisione del  23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Poteri del giudice delegato al fallimento - Istruzione e partecipazione alla decisione - Esclusione della possibilità di astensione da parte del giudice (ai sensi dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.) - Asserita disparità di trattamento tra gli opponenti allo stato passivo e tutti gli altri attori di un ordinario giudizio civile, con lesione del diritto di difesa e dei principi posti a garanzia dell'autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e di terzietà e imparzialita' del giudice - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui designano il giudice delegato al fallimento a ricevere e ad istruire, nonché, indirettamente, a partecipare alla decisione, nei giudizi di opposizione allo stato passivo previsti e disciplinati dalle medesime disposizioni. Non esiste, infatti, alcuna incompatibilità tra l'attività istruttoria e decisoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo, e quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato passivo.

- Nello stesso senso, v. sentenze n. 94/1975, n. 158/1970, e l'ordinanza n. 304/1998.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 98  co. 0

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 99  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte