Ordinanza 167/2001 (ECLI:IT:COST:2001:167)
Massima numero 26289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Poteri del giudice delegato al fallimento - Istruzione e partecipazione alla decisione - Esclusione della possibilità di astensione da parte del giudice (ai sensi dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.) - Asserita disparità di trattamento tra gli opponenti allo stato passivo e tutti gli altri attori di un ordinario giudizio civile, con lesione del diritto di difesa e dei principi posti a garanzia dell'autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e di terzietà e imparzialita' del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Poteri del giudice delegato al fallimento - Istruzione e partecipazione alla decisione - Esclusione della possibilità di astensione da parte del giudice (ai sensi dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.) - Asserita disparità di trattamento tra gli opponenti allo stato passivo e tutti gli altri attori di un ordinario giudizio civile, con lesione del diritto di difesa e dei principi posti a garanzia dell'autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e di terzietà e imparzialita' del giudice - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui designano il giudice delegato al fallimento a ricevere e ad istruire, nonché, indirettamente, a partecipare alla decisione, nei giudizi di opposizione allo stato passivo previsti e disciplinati dalle medesime disposizioni. Non esiste, infatti, alcuna incompatibilità tra l'attività istruttoria e decisoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo, e quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato passivo.
- Nello stesso senso, v. sentenze n. 94/1975, n. 158/1970, e l'ordinanza n. 304/1998.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui designano il giudice delegato al fallimento a ricevere e ad istruire, nonché, indirettamente, a partecipare alla decisione, nei giudizi di opposizione allo stato passivo previsti e disciplinati dalle medesime disposizioni. Non esiste, infatti, alcuna incompatibilità tra l'attività istruttoria e decisoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo, e quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato passivo.
- Nello stesso senso, v. sentenze n. 94/1975, n. 158/1970, e l'ordinanza n. 304/1998.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 98
co. 0
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 99
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte