Sentenza 117/2022 (ECLI:IT:COST:2022:117)
Massima numero 44910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  22/03/2022;  Decisione del  22/03/2022
Deposito del 10/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44911  44912  44913


Titolo
Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Necessità di uniforme e adeguata regolazione, stante la pluralità di interessi coinvolti - Assegnazione delle concessioni - Conseguente necessità di un pieno coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, mediante il procedimento unico (nel caso di specie: illegittimità costituzionale, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, delle norme della Provincia autonoma di Trento, che novellano la disciplina di valutazione delle offerte ai fini del rilascio del provvedimento unico di concessione dopo l'intervenuta aggiudicazione provvisoria). (Classif. 094002).

Testo

Nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche non sono in gioco solo interessi economici di forte rilevanza. Tra l'altro, le attività produttive che in essa si svolgono sono gravide di rischi per la sicurezza pubblica (quali il pericolo di inondazioni o di crolli degli sbarramenti), e determinano un notevole impatto sull'ambiente, sull'ecosistema, sul paesaggio. Sotto questi specifici profili, sussiste la necessità di una uniforme e adeguata regolazione, anche al fine di garantire la continuità e la produttività nello sfruttamento della risorsa idrica. Accanto ai vantaggi immediati per le popolazioni locali (conseguiti attraverso il pagamento dei canoni e la fornitura gratuita di quote di energia elettrica agli enti locali), vanno del resto considerate la necessità di assicurare, a livello nazionale, il maggior equilibrio possibile tra fonti energetiche e quella di disporre dell'energia necessaria per le attività produttive e per le stesse esigenze di vita dei consociati. (Precedenti: S. 70/2022 - mass 44857; S. 16/2020 - mass. 41462).


Il principio del procedimento unico costituisce norma fondamentale di riforma nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche. Lo è, in particolare, la previsione in forza della quale tutte le amministrazioni interessate, comprese quelle statali, devono poter esprimere le proprie valutazioni, collegate alla tutela di interessi essenziali dell'ordinamento costituzionale, fin dalla fase della selezione dei diversi progetti presentati dai concorrenti nella procedura. La legislazione provinciale in materia, pertanto, deve adeguarsi a tale norma fondamentale.


La riforma costituzionale del 2001, introducendo la competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario una competenza di cui le Province autonome, all'epoca, non disponevano, ma che doveva intendersi estesa anche a esse, in forza della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche spetta, dunque, allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., nonché stabilire i principi fondamentali; dall'altro alle Province autonome regolare tutti gli altri profili, quali, ad esempio, l'uso delle acque, la trasparenza delle concessioni e la disciplina delle funzioni amministrative. (Precedenti: S. 64/2014; S. 28/2014 - mass. 37661; S. 383/2005 - mass. 29821).


(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lett. e, gli artt. 8, comma 14, e 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, quest'ultimo nella parte in cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 3 e 4, dopo l'art. 1-bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998, secondo cui le offerte degli aspiranti alla concessione di grande derivazione idroelettrica sono valutate dal punto di vista tecnico ed economico da una commissione tecnica, e dopo l'aggiudicazione provvisoria, l'operatore è invitato dalla struttura provinciale competente per le risorse idriche a presentare una domanda di provvedimento unico, in modo che la menzionata struttura provinciale trasmetta tale domanda alle amministrazioni interessate, che compiono l'istruttoria per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla normativa di settore. La disciplina provinciale impugnata dal Governo si discosta dal principio del procedimento unico, poiché disegna una serie di passaggi procedurali con esso non compatibili, in quanto la fase della selezione delle offerte non vede affatto la partecipazione di tutte le amministrazioni, anche non provinciali, interessate, secondo la logica invece accolta dal principio del procedimento unico: la graduatoria è infatti redatta dalla sola commissione tecnica, indipendente ma di nomina provinciale; l'assegnazione provvisoria dipende dalla posizione che un dato offerente ha assunto nella graduatoria; la procedura di valutazione, peraltro ulteriormente frammentata in istruttorie separate, si attiva unicamente riguardo alla offerta pre-selezionata con l'assegnazione provvisoria. Ne discende che le amministrazioni non provinciali preposte alla tutela degli interessi di primaria rilevanza costituzionale - ambiente, paesaggio, territorio, sicurezza - restano escluse dalla possibilità di apprezzare e comparare proposte alternative a quella prescelta dalla Provincia stessa, potendo soltanto indicare ragioni di dissenso rispetto all'unico progetto portato alla loro attenzione. La rilevata illegittimità costituzionale della normativa provinciale non determina alcun vuoto normativo, potendo trovare immediata applicazione sia la stessa disciplina statale richiamata a parametro interposto, recata dall'art. 12, comma 1-ter, lett. m, del d.lgs. n. 79 del 1999, sia, ove necessario, la pertinente normativa statale in tema di garanzia partecipativa delle amministrazioni interessate. Nell'esercizio della propria competenza, e nel rispetto del principio del procedimento unico, il legislatore provinciale potrà ovviamente intervenire, anche al fine di correggere eventuali e residuali disarmonie procedimentali. (Precedenti: S. 166/2019 - mass. 42438; S. 263/2016 - mass. 39291).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  21/10/2020  n. 9  art. 8  co. 14

legge della Provincia autonoma di Trento  06/03/1998  n. 4  art. 1  co. 5

legge della Provincia autonoma di Trento  06/03/1998  n. 4  art. 1  co. 5

legge della Provincia autonoma di Trento  21/10/2020  n. 9  art. 16  co. 1

legge della Provincia autonoma di Trento  06/03/1998  n.   art. 1  co. 3

legge della Provincia autonoma di Trento  06/03/1998  n.   art. 1  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1999  n. 79  art. 12    co. 1  ter, lett. m)