Ordinanza 168/2001 (ECLI:IT:COST:2001:168)
Massima numero 26291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 28/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
26290
Titolo
Amministrazione pubblica - Addetti alla commutazione telefonica - Trattamento, più favorevole, riservato ai soli dipendenti dell'azienda di stato per i servizi telefonici (aast) e dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Mancata equiparazione, ai fini previdenziali, di tutto il personale con tale qualifica - Asserita violazione dei criteri direttivi della delega legislativa, del principio di eguaglianza, nonché dei principi di adeguatezza della pensione e di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Amministrazione pubblica - Addetti alla commutazione telefonica - Trattamento, più favorevole, riservato ai soli dipendenti dell'azienda di stato per i servizi telefonici (aast) e dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Mancata equiparazione, ai fini previdenziali, di tutto il personale con tale qualifica - Asserita violazione dei criteri direttivi della delega legislativa, del principio di eguaglianza, nonché dei principi di adeguatezza della pensione e di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione, concernente la mancata estensione a tutti i pubblici dipendenti addetti alla commutazione telefonica, del più favorevole trattamento previdenziale riservato agli addetti alla commutazione telefonica dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Infatti, sono prive di fondamento le censure riferite ai parametri 3, 36 e 38 Cost., poiché la scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga come eccezione rispetto al regime di carattere generale, è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile se non esercitata in modo palesemente irragionevole; mentre risultano inconferenti i riferimenti ai parametri 76 e 97.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di trattamenti di favore, v. richiamate sentenze n. 431/1997 e n. 272/1994 e ordinanze n. 60/2001, n. 316/1999 e n. 10/1999.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione, concernente la mancata estensione a tutti i pubblici dipendenti addetti alla commutazione telefonica, del più favorevole trattamento previdenziale riservato agli addetti alla commutazione telefonica dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Infatti, sono prive di fondamento le censure riferite ai parametri 3, 36 e 38 Cost., poiché la scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga come eccezione rispetto al regime di carattere generale, è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile se non esercitata in modo palesemente irragionevole; mentre risultano inconferenti i riferimenti ai parametri 76 e 97.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di trattamenti di favore, v. richiamate sentenze n. 431/1997 e n. 272/1994 e ordinanze n. 60/2001, n. 316/1999 e n. 10/1999.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1092
art. 50
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 18/03/1968
n. 249
art. 4