Sentenza 169/2001 (ECLI:IT:COST:2001:169)
Massima numero 26261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Titolo
Reati e pene - Reati depenalizzati - Esecuzione delle pene pecuniarie nel caso di condanne divenute irrevocabili - Revoca solo parziale del titolo di condanna - Lamentata disparità di trattamento dei condannati a pena pecuniaria rispetto ai condannati a pena detentiva - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Reati e pene - Reati depenalizzati - Esecuzione delle pene pecuniarie nel caso di condanne divenute irrevocabili - Revoca solo parziale del titolo di condanna - Lamentata disparità di trattamento dei condannati a pena pecuniaria rispetto ai condannati a pena detentiva - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, concernente il deteriore trattamento riservato dal legislatore, in sede di depenalizzazione di taluni reati, alle condanne a pene pecuniare - le quali permangono nonostante l''abolitio criminis' - rispetto alle condanne a pene detentive - i cui effetti, invece, vengono a cessare completamente. Infatti, posto che il giudice 'a quo' muove dalla non implausibile premessa interpretativa che tali effetti conseguono alla revoca - totale o parziale - del titolo di condanna, la sollevata questione si risolve nel porre in discussione la portata e gli effetti di tale potere di revoca e finisce così per essere priva di rilevanza perchè prospettata da un giudice (giudice di sorveglianza) a cui, comunque, non compete di revocare la sentenza o il decreto di condanna e di adottare i provvedimenti conseguenti.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, concernente il deteriore trattamento riservato dal legislatore, in sede di depenalizzazione di taluni reati, alle condanne a pene pecuniare - le quali permangono nonostante l''abolitio criminis' - rispetto alle condanne a pene detentive - i cui effetti, invece, vengono a cessare completamente. Infatti, posto che il giudice 'a quo' muove dalla non implausibile premessa interpretativa che tali effetti conseguono alla revoca - totale o parziale - del titolo di condanna, la sollevata questione si risolve nel porre in discussione la portata e gli effetti di tale potere di revoca e finisce così per essere priva di rilevanza perchè prospettata da un giudice (giudice di sorveglianza) a cui, comunque, non compete di revocare la sentenza o il decreto di condanna e di adottare i provvedimenti conseguenti.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 101
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte