Sentenza 169/2001 (ECLI:IT:COST:2001:169)
Massima numero 26262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Titolo
Reati e pene - Reati depenalizzati - Conversione delle pene pecuniarie inflitte con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili - Mancata esclusione dell'applicazione dell'art. 660 cod. proc. pen., capoverso - Lamentata disparità di trattamento dei condannati a pena pecuniaria rispetto ai condannati a pena detentiva, con incidenza sulla liberta' personale - Finalità impropria della questione prospettata - Manifesta inammissibilita'.
Reati e pene - Reati depenalizzati - Conversione delle pene pecuniarie inflitte con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili - Mancata esclusione dell'applicazione dell'art. 660 cod. proc. pen., capoverso - Lamentata disparità di trattamento dei condannati a pena pecuniaria rispetto ai condannati a pena detentiva, con incidenza sulla liberta' personale - Finalità impropria della questione prospettata - Manifesta inammissibilita'.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, rivolta a denunciare la permanenza - nonostante l''abolitio criminis' - del potere del magistrato di sorveglianza di procedere alla conversione in pena detentiva delle multe o ammende inflitte con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili. Infatti, avendo il giudice 'a quo' affermato di ritenere non suscettibili di conversione le sanzioni pecuniarie oggetto della disposizione censurata, appare evidente che la proposizione della questione, lungi dall'essere rivolta a rimuovere una disposizione reputata contraria alla Costituzione, è diretta ad ottenere un chiarimento circa la portata della norma censurata e, dunque, a perseguire una finalità che, secondo la giurisprudenza della Corte, è del tutto estranea alla logica del giudizio di costituzionalità.
- Sulla inammissibilità di questioni prospettate con finalità meramente interpretative, v. richiamata ordinanza n. 54/1999.
- Sulle vicende legislative attinenti alla depenalizzazione in esame, v. anche la richiamata sentenza n. 3/1997.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, rivolta a denunciare la permanenza - nonostante l''abolitio criminis' - del potere del magistrato di sorveglianza di procedere alla conversione in pena detentiva delle multe o ammende inflitte con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili. Infatti, avendo il giudice 'a quo' affermato di ritenere non suscettibili di conversione le sanzioni pecuniarie oggetto della disposizione censurata, appare evidente che la proposizione della questione, lungi dall'essere rivolta a rimuovere una disposizione reputata contraria alla Costituzione, è diretta ad ottenere un chiarimento circa la portata della norma censurata e, dunque, a perseguire una finalità che, secondo la giurisprudenza della Corte, è del tutto estranea alla logica del giudizio di costituzionalità.
- Sulla inammissibilità di questioni prospettate con finalità meramente interpretative, v. richiamata ordinanza n. 54/1999.
- Sulle vicende legislative attinenti alla depenalizzazione in esame, v. anche la richiamata sentenza n. 3/1997.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 101
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte