Sentenza 169/2001 (ECLI:IT:COST:2001:169)
Massima numero 26264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Titolo
Reati e pene - Reati depenalizzati - Esecuzione delle pene pecuniarie - Multe inflitte con sentenze di condanna divenute irrevocabili prima della disposta depenalizzazione - Riscossione con le forme dell'esecuzione penale - Irragionevole disparità di trattamento, rispetto ai condannati a pena detentiva, dei condannati a pena pecuniaria - Illegittimità costituzionale.
Reati e pene - Reati depenalizzati - Esecuzione delle pene pecuniarie - Multe inflitte con sentenze di condanna divenute irrevocabili prima della disposta depenalizzazione - Riscossione con le forme dell'esecuzione penale - Irragionevole disparità di trattamento, rispetto ai condannati a pena detentiva, dei condannati a pena pecuniaria - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, il quale prevede che le multe e le ammende inflitte con le sentenze e i decreti di condanna revocati dal giudice dell'esecuzione ai sensi del comma 1 del medesimo art. 101, sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. La disposizione, infatti, nel prevedere la permanenza, per coloro che siano stati condannati a pena pecuniaria, dell'esecuzione della relativa sanzione, nonostante l'avvenuta depenalizzazione, si atteggia, nel sistema, come elemento di evidente ed ingiustificabile disarmonia con il diverso trattamento riservato a coloro che siano stati condannati a pena detentiva, per i quali l''abolitio criminis' comporta, invece, la totale cancellazione degli effetti della condanna.
- La sentenza indica, quali precedenti della consolidata giurisprudenza costituzionale in tema di discrezionalità del legislatore in materia di scelte punitive e controllo della Corte in punto di corretto uso del potere normativo, le sentenze n. 89/1996 e nn. 5 e 441/2000.
M.F.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, il quale prevede che le multe e le ammende inflitte con le sentenze e i decreti di condanna revocati dal giudice dell'esecuzione ai sensi del comma 1 del medesimo art. 101, sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. La disposizione, infatti, nel prevedere la permanenza, per coloro che siano stati condannati a pena pecuniaria, dell'esecuzione della relativa sanzione, nonostante l'avvenuta depenalizzazione, si atteggia, nel sistema, come elemento di evidente ed ingiustificabile disarmonia con il diverso trattamento riservato a coloro che siano stati condannati a pena detentiva, per i quali l''abolitio criminis' comporta, invece, la totale cancellazione degli effetti della condanna.
- La sentenza indica, quali precedenti della consolidata giurisprudenza costituzionale in tema di discrezionalità del legislatore in materia di scelte punitive e controllo della Corte in punto di corretto uso del potere normativo, le sentenze n. 89/1996 e nn. 5 e 441/2000.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 101
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte