Sentenza 170/2001 (ECLI:IT:COST:2001:170)
Massima numero 26265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Titolo
Agricoltura - Legge per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Autoqualificazione come "norme di riforma economico-sociale" riferita a tutte le disposizioni, anziché ai soli principi della legge - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Agricoltura - Legge per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Autoqualificazione come "norme di riforma economico-sociale" riferita a tutte le disposizioni, anziché ai soli principi della legge - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 contenente norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura, nella parte in cui tale articolo dispone che <> le disposizioni contenute nella legge medesima anziché i soli principi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili.
- Sui criteri di individuazione delle <>, cfr. sentenze, richiamate, n. 355/1994 e n. 151/1986 (per quanto riguarda i criteri dell'autoqualificazione data dal legislatore e della natura obiettiva delle norme), n. 477/2000 e n. 482/1995 (per la riferibilità ai soli principi fondamentali enunciati o desumibili dalle leggi).
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 contenente norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura, nella parte in cui tale articolo dispone che <
- Sui criteri di individuazione delle <
Atti oggetto del giudizio
legge
15/12/1998
n. 441
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte