Sentenza 170/2001 (ECLI:IT:COST:2001:170)
Massima numero 26266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Titolo
Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Corsi di formazione professionale - Accordi e convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, stipulabili dal ministro per le politiche agricole, d'intesa con le regioni - Incidenza nella competenza legislativa esclusiva della provincia di trento - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Corsi di formazione professionale - Accordi e convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, stipulabili dal ministro per le politiche agricole, d'intesa con le regioni - Incidenza nella competenza legislativa esclusiva della provincia di trento - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nella parte in cui autorizza, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le politiche agricole a stipulare, d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani agricoltori, in quanto tale disposizione, presentandosi quale norma di dettaglio e di mera attuazione, incide sulla competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura e formazione professionale spettante alla Provincia di Trento ai sensi dell'art. 8, numeri 21 e 29 dello statuto speciale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nella parte in cui autorizza, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le politiche agricole a stipulare, d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani agricoltori, in quanto tale disposizione, presentandosi quale norma di dettaglio e di mera attuazione, incide sulla competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura e formazione professionale spettante alla Provincia di Trento ai sensi dell'art. 8, numeri 21 e 29 dello statuto speciale.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/12/1998
n. 441
art. 3
co. 5
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte