Sentenza 170/2001 (ECLI:IT:COST:2001:170)
Massima numero 26267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  23/05/2001;  Decisione del  23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:  26265  26266  26268  26269


Titolo
Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni - Ricorso della provincia di trento - Asserito contrasto con l'autonomia amministrativa provinciale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione

Testo
Correttamente interpretata, la norma dell'art. 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, che affida alla Cassa per la formazione della proprietà contadina il compito di realizzare programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni, non collide con alcuna competenza della Provincia di Trento, dal momento che con essa si è esclusivamente inteso ribadire, specificandolo, il compito istituzionale della Cassa: rilevare, tramite atti posti in essere in regime di diritto privato, terreni da destinare, una volta disponibili, alla rivendita, sempre attraverso atti di analogo regime, in particolare in favore di giovani agricoltori aventi determinati requisiti professionali e di età. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

Atti oggetto del giudizio

legge  15/12/1998  n. 441  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4