Sentenza 170/2001 (ECLI:IT:COST:2001:170)
Massima numero 26267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Titolo
Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni - Ricorso della provincia di trento - Asserito contrasto con l'autonomia amministrativa provinciale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione
Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni - Ricorso della provincia di trento - Asserito contrasto con l'autonomia amministrativa provinciale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione
Testo
Correttamente interpretata, la norma dell'art. 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, che affida alla Cassa per la formazione della proprietà contadina il compito di realizzare programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni, non collide con alcuna competenza della Provincia di Trento, dal momento che con essa si è esclusivamente inteso ribadire, specificandolo, il compito istituzionale della Cassa: rilevare, tramite atti posti in essere in regime di diritto privato, terreni da destinare, una volta disponibili, alla rivendita, sempre attraverso atti di analogo regime, in particolare in favore di giovani agricoltori aventi determinati requisiti professionali e di età. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
Correttamente interpretata, la norma dell'art. 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, che affida alla Cassa per la formazione della proprietà contadina il compito di realizzare programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni, non collide con alcuna competenza della Provincia di Trento, dal momento che con essa si è esclusivamente inteso ribadire, specificandolo, il compito istituzionale della Cassa: rilevare, tramite atti posti in essere in regime di diritto privato, terreni da destinare, una volta disponibili, alla rivendita, sempre attraverso atti di analogo regime, in particolare in favore di giovani agricoltori aventi determinati requisiti professionali e di età. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/12/1998
n. 441
art. 4
co. 3
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4