Sentenza 170/2001 (ECLI:IT:COST:2001:170)
Massima numero 26268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  23/05/2001;  Decisione del  23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:  26265  26266  26267  26269


Titolo
Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Opera di divulgazione dei contenuti della legge - Ricorso della provincia di trento - Asserito contrasto con i principi sull'autonomia amministrativa provinciale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione

Testo
Una corretta interpretazione della legge n. 441 del 1998, vale ad escludere la fondatezza della censura rivolta dalla Provincia di Trento all'art. 12; in quanto, anche in conformità con il principio di leale collaborazione tra Stato ed enti autonomi, detta disposizione deve essere letta nel senso che gli organi della Amministrazione centrale, nello svolgere anche a livello locale l'opera di divulgazione dei contenuti della legge n. 441 del 1998, non debba trascurare, tenendone anzi espressamente conto, le competenze locali in materia. Non è, quindi, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

Atti oggetto del giudizio

legge  15/12/1998  n. 441  art. 12  co. 0

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4