Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale consequenziale - Condizioni richieste nei giudizi in via principale - Norme avvinte da stretta dipendenza funzionale con quella impugnata o accessorie e prive di autonomia rispetto a essa. (Classif. 204003).
La disciplina avvinta da una stretta ed esclusiva dipendenza con quella dichiarata costituzionalmente illegittima, è affetta da illegittimità costituzionale consequenziale. (Precedenti: S. 68/2022 - mass. 44629; S. 77/2021 - mass. 43787; S. 245/2017 - mass. 40036; S. 36/2017 - mass. 39371).
(Nel caso di specie, è dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, dopo l'art. 1-bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998. Dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 8, comma 14, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, che introduce i commi 5-bis e 5-ter dopo il comma 5 dell'art. 1-bis 1 della legge prov. Trento n. 4 del 1998, e l'art. 16 della stessa legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 3 e 4, dopo l'art. 1-bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve necessariamente estendersi ai successivi commi 5, 6, 7, 8 e 9, a loro volta in contrasto con il principio del procedimento unico per la concessione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico).