Sentenza 170/2001 (ECLI:IT:COST:2001:170)
Massima numero 26269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Titolo
Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Agevolazioni per l'introduzione della contabilità nelle aziende agricole - Modalita' per la concessione da fissare con regolamento governativo - Incidenza nella competenza amministrativa provinciale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Agevolazioni per l'introduzione della contabilità nelle aziende agricole - Modalita' per la concessione da fissare con regolamento governativo - Incidenza nella competenza amministrativa provinciale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nella parte in cui autorizza il Governo , con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti previsti dall'art. 13 del regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 950/97, del 20 maggio 1997. La disposizione, infatti, va a incidere su di una autonoma competenza amministrativa provinciale, in violazione di quanto previsto sia dall'art. 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige che dall'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nella parte in cui autorizza il Governo , con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti previsti dall'art. 13 del regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 950/97, del 20 maggio 1997. La disposizione, infatti, va a incidere su di una autonoma competenza amministrativa provinciale, in violazione di quanto previsto sia dall'art. 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige che dall'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/12/1998
n. 441
art. 14
co. 6
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4