Sentenza 170/2001 (ECLI:IT:COST:2001:170)
Massima numero 26269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  23/05/2001;  Decisione del  23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:  26265  26266  26267  26268


Titolo
Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Agevolazioni per l'introduzione della contabilità nelle aziende agricole - Modalita' per la concessione da fissare con regolamento governativo - Incidenza nella competenza amministrativa provinciale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nella parte in cui autorizza il Governo , con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti previsti dall'art. 13 del regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 950/97, del 20 maggio 1997. La disposizione, infatti, va a incidere su di una autonoma competenza amministrativa provinciale, in violazione di quanto previsto sia dall'art. 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige che dall'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Atti oggetto del giudizio

legge  15/12/1998  n. 441  art. 14  co. 6

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4