Sentenza 171/2001 (ECLI:IT:COST:2001:171)
Massima numero 26270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
26271
Titolo
Termini normativi della questione - Individuazione da parte del rimettente - Eccezione di inammissibilità - Infondatezza.
Termini normativi della questione - Individuazione da parte del rimettente - Eccezione di inammissibilità - Infondatezza.
Testo
E' correttamente formulata la questione di legittimità costituzionale quando il giudice rimettente si limiti a indicare la disposizione cui un'altra rinvia anziché quella che opera il rinvio. Pertanto, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata nei confronti dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917/1986, disposizione, questa, che attraverso il rinvio contenuto nel comma 5 dell'art. 11 della legge n. 413/1991, stabilisce il regime tributario che regola la fattispecie all'esame del rimettente.
E' correttamente formulata la questione di legittimità costituzionale quando il giudice rimettente si limiti a indicare la disposizione cui un'altra rinvia anziché quella che opera il rinvio. Pertanto, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata nei confronti dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917/1986, disposizione, questa, che attraverso il rinvio contenuto nel comma 5 dell'art. 11 della legge n. 413/1991, stabilisce il regime tributario che regola la fattispecie all'esame del rimettente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte