Sentenza 171/2001 (ECLI:IT:COST:2001:171)
Massima numero 26271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
26270
Titolo
Imposte sui redditi - Plusvalenze tassabili - Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquisiti per successione o donazione - Plusvalenze realizzate dalla loro cessione a titolo oneroso - Assoggettamento all'imposta - Asserita disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di plusvalenze realizzate mediante la cessione di beni immobili - Diversita' di 'ratio' dei trattamenti posti a confronto - Non fondatezza della questione
Imposte sui redditi - Plusvalenze tassabili - Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquisiti per successione o donazione - Plusvalenze realizzate dalla loro cessione a titolo oneroso - Assoggettamento all'imposta - Asserita disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di plusvalenze realizzate mediante la cessione di beni immobili - Diversita' di 'ratio' dei trattamenti posti a confronto - Non fondatezza della questione
Testo
La disciplina tributaria delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni edificatori, acquisiti dal cedente per successione o donazione, e quella delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, non genera una irragionevole disparità di trattamento. Il legislatore, infatti, ha con plausibile giudizio ritenuto che la cessione a titolo oneroso di beni immobili palesi una attività speculativa del soggetto, oggettivamente dimostrata dalla cessione intervenuta entro il quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile. Per contro, la circostanza che gli immobili siano pervenuti al contribuente a titolo successorio o di donazione, dimostra l'inesistenza del presunto intento speculativo. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- Per altrettante ipotesi di apparenti disparità di trattamento, ritenute giustificate dalle peculiarità delle fattispecie, v. sentenze n. 89/1996, n. 5/2000, n. 441/2000.
- V. anche sentenza n. 533/1995.
La disciplina tributaria delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni edificatori, acquisiti dal cedente per successione o donazione, e quella delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, non genera una irragionevole disparità di trattamento. Il legislatore, infatti, ha con plausibile giudizio ritenuto che la cessione a titolo oneroso di beni immobili palesi una attività speculativa del soggetto, oggettivamente dimostrata dalla cessione intervenuta entro il quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile. Per contro, la circostanza che gli immobili siano pervenuti al contribuente a titolo successorio o di donazione, dimostra l'inesistenza del presunto intento speculativo. Non è, pertanto, fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- Per altrettante ipotesi di apparenti disparità di trattamento, ritenute giustificate dalle peculiarità delle fattispecie, v. sentenze n. 89/1996, n. 5/2000, n. 441/2000.
- V. anche sentenza n. 533/1995.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/12/1986
n. 917
art. 81
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte