Ordinanza 172/2001 (ECLI:IT:COST:2001:172)
Massima numero 26272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Tribunale per i minorenni - Collegio giudicante - Componente laica - Necessaria compresenza di un componente di sesso maschile e di uno di sesso femminile - Asserita, anacronistica, discriminazione in base al sesso - Manifesta infondatezza della questione.
Tribunale per i minorenni - Collegio giudicante - Componente laica - Necessaria compresenza di un componente di sesso maschile e di uno di sesso femminile - Asserita, anacronistica, discriminazione in base al sesso - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che il collegio del tribunale per i minorenni deve essere costituito con la presenza di due componenti privati, uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile. Infatti il legislatore gode di insindacabile discrezionalità nella scelta tra le diverse forme di composizione degli organi giurisdizionali, salvi i limiti della ragionevolezza, e la presenza nel tribunale per i minorenni di giudici onorari di sesso maschile e femminile non appare irragionevole, in quanto volta a consentire al tribunale di avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza.
- Sulla discrezionalità del legislatore in materia di composizione degli organi giurisdizionali, v. ordinanze n. 10/1994 e n. 590/1988.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che il collegio del tribunale per i minorenni deve essere costituito con la presenza di due componenti privati, uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile. Infatti il legislatore gode di insindacabile discrezionalità nella scelta tra le diverse forme di composizione degli organi giurisdizionali, salvi i limiti della ragionevolezza, e la presenza nel tribunale per i minorenni di giudici onorari di sesso maschile e femminile non appare irragionevole, in quanto volta a consentire al tribunale di avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza.
- Sulla discrezionalità del legislatore in materia di composizione degli organi giurisdizionali, v. ordinanze n. 10/1994 e n. 590/1988.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto legge
20/07/1934
n. 1404
art. 2
co. 0
legge
27/05/1935
n. 835
art. 0
co. 0
regio decreto legge
15/11/1938
n. 1802
art. 0
co. 0
legge
16/01/1939
n. 90
art. 0
co. 0
legge
25/07/1956
n. 888
art. 0
co. 0
legge
27/12/1956
n. 1441
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte