Ordinanza 173/2001 (ECLI:IT:COST:2001:173)
Massima numero 26273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Studi di artista, con vincolo storico-artistico - Rilascio al proprietario dell'immobile - Inesigibilità 'sine die' - Asserita espropriazione senza indennizzo, in contrasto con la garanzia del diritto di proprietà - Sopravvenuta nuova disciplina, con espressa abrogazione della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Studi di artista, con vincolo storico-artistico - Rilascio al proprietario dell'immobile - Inesigibilità 'sine die' - Asserita espropriazione senza indennizzo, in contrasto con la garanzia del diritto di proprietà - Sopravvenuta nuova disciplina, con espressa abrogazione della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, nella parte in cui detta una disciplina particolare per gli studi d'artista soggetti a vincolo storico-artistico, rispetto ai quali è precluso il rilascio, realizzando così - secondo la prospettazione del giudice 'a quo' - una proroga con effetti permanenti della locazione. Va infatti rimessa al giudice 'a quo' la valutazione degli effetti sul giudizio in corso del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il quale all'art. 3 include gli studi d'artista nelle categorie speciali di beni culturali e all'art. 52 determina forme di protezione analoghe a quelle previste dalla disposizione impugnata, che è stata abrogata dall'art. 166, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
M.R.
Restituzione degli atti al giudice rimettente, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, nella parte in cui detta una disciplina particolare per gli studi d'artista soggetti a vincolo storico-artistico, rispetto ai quali è precluso il rilascio, realizzando così - secondo la prospettazione del giudice 'a quo' - una proroga con effetti permanenti della locazione. Va infatti rimessa al giudice 'a quo' la valutazione degli effetti sul giudizio in corso del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il quale all'art. 3 include gli studi d'artista nelle categorie speciali di beni culturali e all'art. 52 determina forme di protezione analoghe a quelle previste dalla disposizione impugnata, che è stata abrogata dall'art. 166, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
09/12/1986
n. 832
art. 4
co. 0
legge
06/02/1987
n. 15
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte