Ordinanza 174/2001 (ECLI:IT:COST:2001:174)
Massima numero 26274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte sui redditi - Agevolazioni tributarie - Ritenuta a titolo di imposta sugli interessi maturati su conti correnti bancari - Applicabilità anche ai soggetti esclusi dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche - Asserita lesione del principio di capacita' contributiva, con disparita' di trattamento rispetto alla generalità dei contribuenti - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte sui redditi - Agevolazioni tributarie - Ritenuta a titolo di imposta sugli interessi maturati su conti correnti bancari - Applicabilità anche ai soggetti esclusi dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche - Asserita lesione del principio di capacita' contributiva, con disparita' di trattamento rispetto alla generalità dei contribuenti - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto le ritenute operate dalle banche su interessi e proventi corrisposti ai titolari di conti e di depositi, atteggiandosi quali imposte sostitutive dell'IRPEG, non dovrebbero gravare su enti o persone giuridiche escluse dall'IRPEG. Infatti, posto che la esclusione o la esenzione da imposta non è sinonimo di assenza della capacità contributiva, il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità non è tenuto ad estendere agevolazioni e benefici tributari a fattispecie prive della necessaria omogeneità, né è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto, purchè ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia.
- Sul carattere eccezionale e derogatorio del regime della ritenuta a titolo di imposta, v. richiamata sentenza n. 272/1994.
- Su esenzione tributaria e sussistenza della capacità contributiva v. richiamata sentenza n. 159/1985.
M. F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto le ritenute operate dalle banche su interessi e proventi corrisposti ai titolari di conti e di depositi, atteggiandosi quali imposte sostitutive dell'IRPEG, non dovrebbero gravare su enti o persone giuridiche escluse dall'IRPEG. Infatti, posto che la esclusione o la esenzione da imposta non è sinonimo di assenza della capacità contributiva, il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità non è tenuto ad estendere agevolazioni e benefici tributari a fattispecie prive della necessaria omogeneità, né è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto, purchè ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia.
- Sul carattere eccezionale e derogatorio del regime della ritenuta a titolo di imposta, v. richiamata sentenza n. 272/1994.
- Su esenzione tributaria e sussistenza della capacità contributiva v. richiamata sentenza n. 159/1985.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 600
art. 26
co. 4
decreto legislativo
21/11/1997
n. 461
art. 12
co. 1
legge
18/02/1999
n. 28
art. 14
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte