Ordinanza 176/2001 (ECLI:IT:COST:2001:176)
Massima numero 26277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/05/2001; Decisione del
23/05/2001
Deposito del 31/05/2001; Pubblicazione in G. U. 06/06/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Astensione e ricusazione del giudice - Processo fallimentare - Giudice delegato del fallimento che abbia autorizzato l'azione di responsabilità contro gli amministratori della societa' fallita e il sequestro dei beni degli stessi amministratori - Mancata previsione dell'obbligo per il giudice di astenersi dalla funzione di giudizio - Asserito contrasto con il principio del "giusto processo" - Manifesta infondatezza della questione.
Astensione e ricusazione del giudice - Processo fallimentare - Giudice delegato del fallimento che abbia autorizzato l'azione di responsabilità contro gli amministratori della societa' fallita e il sequestro dei beni degli stessi amministratori - Mancata previsione dell'obbligo per il giudice di astenersi dalla funzione di giudizio - Asserito contrasto con il principio del "giusto processo" - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il giudice delegato del fallimento, il quale abbia autorizzato il curatore a promuovere contro gli amministratori della società fallita azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146, secondo comma, della legge fallimentare e abbia nel contempo autorizzato, o comunque disposto, in vista di detta causa, il sequestro dei beni degli amministratori medesimi ai sensi del terzo comma dell'articolo ora in ultimo citato, debba poi obbligatoriamente astenersi dal giudicare nella causa medesima". Infatti nel processo civile condizione necessaria per l'incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima 'res iudicanda', e tale condizione non ricorre nel caso in cui il giudice delegato faccia parte del collegio chiamato a decidere sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, da lui stesso autorizzata.
- Sui presupposti dell'incompatibilità endoprocessuale nel processo civile, v. sentenze n. 387/1999, n. 341/1998, e n. 326/1997; ordinanza n. 304/1998.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, "nella parte in cui non prevede che il giudice delegato del fallimento, il quale abbia autorizzato il curatore a promuovere contro gli amministratori della società fallita azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146, secondo comma, della legge fallimentare e abbia nel contempo autorizzato, o comunque disposto, in vista di detta causa, il sequestro dei beni degli amministratori medesimi ai sensi del terzo comma dell'articolo ora in ultimo citato, debba poi obbligatoriamente astenersi dal giudicare nella causa medesima". Infatti nel processo civile condizione necessaria per l'incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima 'res iudicanda', e tale condizione non ricorre nel caso in cui il giudice delegato faccia parte del collegio chiamato a decidere sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, da lui stesso autorizzata.
- Sui presupposti dell'incompatibilità endoprocessuale nel processo civile, v. sentenze n. 387/1999, n. 341/1998, e n. 326/1997; ordinanza n. 304/1998.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 51
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte